Come cambierà a partire da luglio 2016 l’etichettatura dei prodotti non contenenti lattosio o a basso contenuto di lattosio?

Con l’entrata in vigore del regolamento UE 609/2013, a partire dal 20 luglio 2016, sarà abrogata la direttiva 2009/39/CE sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP). Il nuovo regolamento includerà nel suo campo di applicazione, previa revisione, le disposizioni attualmente vigenti nel settore degli ADAP, per gli alimenti per la prima infanzia, gli alimenti a fini medici e gli alimenti presentati come sostituti totali della dieta per la riduzione del peso corporeo, attraverso atti delegati predisposti dalla Commissione UE.

Condizioni per le indicazioni sul tenore di lattosio: “senza lattosio” o “a ridotto contenuto di lattosio”

Nei prodotti notificati come ADAP presenti sul mercato, l’indicazione “senza lattosio” viene usualmente impiegata per latti e prodotti lattiero-caseari a partire da un tenore di lattosio inferiore a 0,1 g/100 g o ml. Vi sono comunque alcuni prodotti che impiegano la stessa indicazione “senza lattosio” con una soglia più bassa, inferiore a 0,01 g per 100 g o ml. È in uso anche l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” per i latti e i latti fermentati. Per detti prodotti, l’indicazione di una riduzione parziale si giustifica perché il grado di intolleranza al disaccaride varia considerevolmente a livello individuale e non sempre impone una restrizione drastica. Nei prodotti sul mercato l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” viene usata quando il tenore residuo del disaccaride è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml. Data la situazione esistente, considerato anche il parere EFSA del 2010 e quello della Commissione unica sulla dietetica e la nutrizione del 12 giugno 2015, l’indicazione “senza lattosio” può essere impiegata per latti e prodotti lattiero caseari con un residuo di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml, in attesa che la questione venga armonizzata a livello europeo. Per utilizzare la predetta indicazione, i prodotti in questione devono riportare l’informazione in etichetta sulla specifica soglia residua di lattosio con modalità del tipo “meno di […]”. La soglia indicata deve risultare comunque inferiore a 0,1 g per 100 g o 100 ml. Solo per i latti e i latti fermentati può essere impiegata l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” se il residuo del disaccaride è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml. Sulle etichette di tali prodotti va riportato che il tenore di lattosio è “meno di 0,5 g per 100 g o ml”. Per fornire un’informazione precisa ai consumatori sui contenuti dei prodotti delattosati “senza lattosio” o a ridotto tenore di lattosio”, va riportata in etichetta anche un’indicazione del tipo: “Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio”. Per alimenti non contenenti ingredienti lattei, l’indicazione “naturalmente privo di lattosio” deve risultare conforme alle condizioni previste dall’articolo 7 del regolamento UE 1169/2011.

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Fonte: Alimenti & Bevande