A partire da luglio 2012 entra in vigore il Reg. UE 931/2011 in materia di “Requisiti di rintracciabilità per gli alimenti di origine animale”. Il regolamento si applica in particolare ai prodotti non trasformati di origine animale (sezionati, disossati, congelati, refrigerati, macinati, etc….). Il Responsabile dell’Autocontrollo deve mettere a disposizione dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti e dell’autorità competente le seguenti informazioni sulle partite di alimenti di origine animale:

  • Descrizione dettagliata delle carni
  • Volume o quantità degli alimenti
  • Nome e indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito il prodotto
  • Nome e indirizzo del proprietario se diverso dall’operatore che ha spedito l’alimento
  • Nome e indirizzo del cliente
  • Identificazione del lotto o della partita se necessario
  • Data di spedizione

Le seguenti informazioni sono fornite in aggiunta a quelle già richieste dalle disposizioni vigenti in materia di Rintracciabilità alimentare.

Le informazioni sopra descritte devono essere aggiornate quotidianamente e rese disponibili finchè può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati.

origine animale