DELEGA DI FUNZIONI – La sentenza di Cassazione Penale n. 44482 (Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 44482 del 4.11.13, rif. norm.: art. 16 D. Lgs. n.81/08), chiarisce in quali termini, gli obblighi inerenti la sicurezza sul lavoro di cui è responsabile il datore di lavoro, possono essere trasferiti a terzi mediante una delega.

La delega, che deve essere espressa inequivocabile e certa, non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dai propri obblighi e a liberarlo dalla responsabilità degli eventuali infortuni derivati come conseguenza della mancata predisposizione dei necessari presidi di sicurezza.

Inoltre, la suddetta delega non assume validità, ove rilasciata a soggetti privi di una particolare competenza in materia antinfortunistica e che non abbiano in concreto effettivi poteri di decisione e di spesa finanziaria, idonei a consentire al delegato di far fronte, in piena autonomia, alle esigenze di prevenzione degli infortuni.

delega

 

Fonte: Ambiente & sicurezza sul lavoro, Marzo 2014