Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (L 228 del 31 luglio 2014) è stato pubblicato il Regolamento UE 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, sulle Prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

Riportiamo di seguito gli articoli e gli allegati del Regolamento:

 

Art. 1

Campo di applicazione e oggetto

Il presente regolamento si applica alla fornitura di informazioni ai consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “glutine”, frazione proteica del frumento, della segale, dell’orzo, dell’avena o delle loro varietà incrociate nonché dei loro derivati, cui alcune persone sono intolleranti, e che è insolubile in acqua e in soluzione di cloruro di sodio 0,5 M;

b) “frumento”, tutte le specie di Triticum.

Art. 3

Informazione dei consumatori

1. Ove i consumatori siano informati sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti attraverso diciture, le informazioni sono fornite esclusivamente attraverso le diciture e alle condizioni di cui all’allegato.

2. Le informazioni sugli alimenti di cui al paragrafo 1 possono essere corredate delle diciture “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci”.

3. Le informazioni sugli alimenti di cui al paragrafo 1 possono essere corredate delle diciture “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine” o “specificamente formulato per celiaci” qualora l’alimento sia stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di:

a) ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine; oppure

b) sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.

Art. 4

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

È vietato fornire informazioni sugli alimenti sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE.

Art. 5

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E.

Esso si applica a decorrere dal 20 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Diciture consentite sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti e relative condizioni

A. Prescrizioni di carattere generale

SENZA GLUTINE La dicitura “senza glutine” è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg.

CON CONTENUTO DI GLUTINE MOLTO BASSO La dicitura “con contenuto di glutine molto basso” è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale, consistente di uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg.

B. Prescrizioni aggiuntive per gli alimenti contenenti avena

L’avena contenuta in un alimento presentato come “senza glutine” o “con contenuto di glutine molto basso” deve essere stata specialmente prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell’orzo o delle loro varietà incrociate e il suo contenuto di glutine non deve inoltre superare 20 mg/kg.

Regolamento UE 828.2014

 

Fonte: EUR-Lex – Regolamento UE 828/2014