Si informa che il 12/03/2012 è stato Pubblicato sulla G.U. n. 60 l’Accordo 22/02/2012 sulle attrezzature di lavoro (Art. 73 c. 5 del D.Lgs. 81/08) per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione

Già dal D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro era obbligato a formare i lavoratori che utilizzavano attrezzature particolari, che richiedevano una particolare abilitazione (art. 71 comma 7del D. Lgs. 81/08), solo che prima la durata e i contenuti di tale formazione non erano regolamentati.

Ora l’Accordo definisce in maniera precisa questi punti in sospeso.

COSA DEFINISCE L’ACCORDO?

  1. l’elenco delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in riferimento all’art. 71 comma 7 del D. Lgs. 81/08
  2. le modalità per il riconoscimento dell’abilitazione degli operatori
  3. i soggetti formatori
  4. la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione

QUALI SONO LE ATTREZZATURE DI LAVORO?

  1. piattaforme di lavoro mobili elevabili
  2. gru a torre
  3. gru mobile
  4. gru per autocarro
  5. carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo
  6. trattori agricoli o forestali
  7. macchine movimento terra
  8. pompa per cls

ENTRO QUANDO E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LA NUOVA FORMAZIONE?

I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente Accordo (12 Marzo 2013) sono incaricati all’uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore ovvero entro il 12 Marzo 2015.

FOCUS: MODALITA’ FORMATIVE PER CORSO CARRELLISTI.

In particolare per i conducenti di carrelli elevatori è prevista:

  • FORMAZIONE TEORICA di n°8 ore totali
  • FORMAZIONE PRATICA di n°4 ore totali per singole attrezzature quali carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi o n°8 ore totali per tutte le attrezzature sopra citate
  • Prova finale di apprendimento

Obbligo di AGGIORNAMENTO minimo di 4 ore ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato.

QUANTO DURA L’ABILITAZIONE?

Entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato deve essere fatto un corso di aggiornamento di durata minima di 4 ore. Non vi sono indicazioni sulle modalità di richiesta del rinnovo ma solo al fatto che lo stesso è assoggettato alla verifica dell’avvenuto aggiornamento.

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

Formazione pregressa svolta al 12 Marzo 2013

Credito formativo

Obbligo aggiornamento

Corsi durata non inferiore all’accordo con teoria/pratica e verifica finale Sì. Non è necessario aggiungere altro. 5 anni dalla data di verifica finale
Corsi durata inferiore all’accordo con teoria/pratica e verifica finale Fare modulo di aggiornamento entro 12 Marzo 2015 5 anni dalla data di aggiornamento previsto per sistemare il credito pregresso
Corsi di qualsiasi durata senza  verifica finale Fare modulo di aggiornamento entro 12 Marzo 2015 + verifica finale dell’apprendimento 5 anni dalla data di verifica finale dell’aggiornamento previsto per sistemare il credito pregresso

LE NUOVE MODALITA’ FORMATIVE SARANNO COMUNQUE ATTIVE DAL 12/03/2013.

Per consultare l’elenco delle attrezzature con le nuove modalità formative vedi allegato: Schema formativo nuovo accordo attrezzature

attrezzature di lavoro