Il pane di un panificio con annessa rivendita, a fine giornata, si ritrova sempre con del pane avanzato. Lo può rivendere a prezzo ribassato il giorno successivo? Lo deve smaltire come rifiuto urbano (umido)? Lo può regalare a privati che posseggono animali? Cosa consente la normativa?

I prodotti della panetteria sono prodotti che per loro natura sono consumati normalmente entro le 24 ore successive alla fabbricazione. Trascorse le 24 ore il prodotto non può più essere offerto al pubblico “tal quale”, ossia come pane fresco. La non ulteriore commerciabilità del pane invenduto come fresco non determina però necessariamente l’obbligo per il produttore di disfarsene come rifiuto in quanto lo stesso prodotto può essere destinato ad ulteriori utilizzi quale, ad esempio, la produzione di mangimi. Il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 360 e il comunicato 31 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, infatti, riconoscono la possibilità di destinare all’alimentazione animale tutti i sottoprodotti ottenuti presso un’impresa del settore alimentare (inclusi i prodotti invenduti e il reso). Ovviamente, per consentire un ulteriore utilizzo del prodotto devono sussistere delle garanzie di salubrità, deve quindi essere rispettata la specifica disciplina igienico-sanitaria sui mangimi, le ulteriori disposizioni sanitarie previste dai regolamenti del Pacchetto Igiene nonché le eventuali specifiche norme sanitarie nazionali in vigore.

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Fonte: Alimenti & Bevande