Un supermercato che acquista da un panificio del pane biologico e lo mette in vendita necessita di una certificazione biologica?

La norma di riferimento relativa alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici è il Regolamento CE 834/07. Tale provvedimento, all’art. 28, c. 1, stabilisce che: «1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo […]: a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata; b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo […]». Tuttavia, al c. 2 dello stesso articolo e ai sensi del d.m. 18354/2009 (art. 9.2), si precisa che sono esentati da tali obblighi gli operatori che vendono prodotti biologici al consumatore o all’utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino, se non in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività a terzi. Si precisa che per “magazzino in connessione al punto vendita” vada inteso un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita. Da ciò risulta, quindi, che, se il pane venduto è preconfezionato, il supermercato non necessita di alcuna certificazione; se invece il prodotto venduto è sfuso, il supermercato dovrà richiedere la certificazione come operatore del settore biologico.

pane biologico

Fonte: Alimenti & Bevande