Un ospedale ha optato per la fornitura di pasti caldi provenienti da un centro cottura. Si tratta di circa 150 pasti caldi, alcuni dei quali vengono preparati per celiaci. I contenitori isotermici che contengono i piatti caldi, pronti al consumo e termo-sigillati, riportano il contenuto del piatto stesso. È sufficiente, alla luce del nuovo reg. UE 1169/2011, riportare, sui contenitori isotermici, solo gli ingredienti oppure sarebbe il caso di etichettare piatto per piatto, in particolare quelli per celiaci? Si precisa che per “contenitori isotermici” si intende: “contenitori per il trasporto esterno del cibo, in policarbonato, polipropilene e acciaio; si tratta di vere e proprie casse utilizzate per contenere i patti caldi, termo-sigillati singolarmente; questi contenitori sono provvisti di guarnizione per evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita o contaminazione e trasportati tramite appositi automezzi”

I prodotti descritti nel quesito, consegnati dal centro cottura all’ospedale – che poi li somministra – sono tecnicamente qualificabili come prodotti preconfezionati (o preimballati), alla luce dell’art. 2.2, lett. e), del regolamento UE 1169/2011, secondo cui testualmente si definisce come tale: «l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio». Al di là delle valutazioni di opportunità, che vedono chi scrive in netto disaccordo con l’approccio rigido del legislatore europeo, i prodotti in questione dovrebbero riportare tutte le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dall’art. 9 del Regolamento, che andrebbero poi riportati anche sui documenti di accompagnamento acclusi agli imballi in cui i prodotti anzi menzionati vengono trasportati (contenitori in policarbonato ecc.). Sui contenitori stessi andrebbero invece riportate le sole indicazioni del nome del prodotto, TMC/data di scadenza, eventuali modalità di conservazione o utilizzo e responsabile delle informazioni ai sensi dell’art. 8.

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Fonte: Alimenti & Bevande