Decreto n. 4075 dell’8 luglio 2015 – Disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e le norme di commercializzazione dell’ olio di oliva

Il decreto in esame, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, modifica le disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2013 e le norme di commercializzazione dell’ olio di oliva di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009. Chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico per ogni stabilimento e/o deposito (esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati). Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, il registro è tenuto dal contoterzista che procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli. L’obbligo di tenuta dei registri subisce alcune deroghe, ad esempio nel caso di operatori che detengono esclusivamente oli utilizzati quali ingredienti ovvero preconfezionati ed etichettati. La tenuta dei registri può essere delegata, ferma restando la responsabilità in capo al titolare del registro stesso, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed ai centri di assistenza agricola (CAA). Il decreto in esame precisa che alla tenuta del registro sono obbligati anche i commercianti di olio sfuso privi di stabilimento/deposito. Inoltre, è elevato da 500 a 700 kg la produzione per campagna di commercializzazione che consente la registrazione entro il 10 di ogni mese delle movimentazioni anziché entro il sesto giorno successivo a quello dell’operazione. Ciascun recipiente di stoccaggio è munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell’olio contenuto e riporta inoltre l’indicazione della capacità totale e un codice identificativo. Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, devono essere identificate mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell’olio.

olio di oliva

Fonte: Alimenti & Bevande