CATEGORIE DI SOGGETTI CON OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SISTRI:

  • PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
  • PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI : le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
  • REGIONE CAMPANIA: i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
  • COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI: i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
  • CONSORZI: i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
  • TRASPORTATORI PROFESSIONALI: le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
  • OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE: il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto; i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
  • TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
  • RECUPERATORI E SMALTITORI: le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

CATEGORIE DI SOGGETTI CON ISCRIZIONE AL SISTRI FACOLTATIVA:

  • PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti; gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
  • TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
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