RSPP – Secondo il D. Lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro ha l’obbligo di istituire il Servizio Prevenzione e Protezione, scegliendo, mediante una nomina, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono stabiliti dall’art. 33 del Decreto Legislativo, da cui si deduce che il Datore di Lavoro non deve necessariamente formare il Responsabile, ma sceglierlo correttamente.

Il Datore di Lavoro ha due diverse possibilità di scelta:

  • assolvere in prima persona il ruolo di RSPP, e di conseguenza frequentare l’apposito corso di formazione (di 16h o 32h o 48h a seconda della classificazione del rischio dell’azienda);
  • scegliere un professionista esterno, o un suo dipendente, che assuma la funzione di RSPP, assicurandosi che la persona incaricata abbia già frequentato il corso di formazione previsto (o in alternativa prevedere l’apposita formazione).

In caso di mancata designazione del Responsabile del SPP, e/o di non avvenuta formazione al ruolo, il datore di lavoro rischia l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 € a 7.014,40 €, in quanto il D.Lgs. 81/08 non prevede sanzioni dirette a carico del RSPP per omissioni o carenze nella’applicazione dei suoi compiti.

Nel caso in cui la gestione della Sicurezza sul Lavoro venga affidata dal Datore di lavoro ad un consulente esterno (il quale ricopre il ruolo di RSPP), e questi sottoscriva un’assicurazione volta a tutelarlo da eventuali errori e omissioni, soltanto in caso sia multa a carico del RSPP, l’Assicurazione è tenuta a fornire un risarcimento. Dunque nel caso in cui le due parti (Datore di Lavoro e RSPP) si siano precedentemente accordate per dividere il pagamento dell’importo della sanzione e la multa viene intestata esclusivamente al Datore di Lavoro, un’eventuale Assicurazione sottoscritta dal consulente esterno, non risarcirà il RSPP.

rspp

 

Fonte: Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, aprile 2014