Con l’applicazione del Regolamento UE 609/2013, dal 20 luglio 2016 cambieranno in maniera significativa le norme in materia di alimenti senza glutine: saranno considerati “alimenti ordinari”.

Gli alimenti senza glutine sono stati disciplinati in Italia attraverso il decreto legislativo 111/1992 come prodotti dietetici e in ambito europeo sono stati ricondotti alla disciplina sugli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, con una disciplina specifica emanata solo nel 2009, con il reg. CE 41/2009, che ha profondamente innovato il quadro di riferimento in questo campo. Ha infatti consentito l’uso della dicitura “senza glutine” anche al di fuori del settore dei dietetici. Questa eccezione diventerà, ad alcune condizioni, la regola dal 2016.

Con il regolamento UE 609/2013, infatti, si è stabilito che, salvo casi particolari, la normativa generale in campo di etichettatura (regolamento UE 1169/2011) completata in alcuni casi da norme specifiche emanate in applicazione della stessa normativa generale, fosse più appropriata per regolamentare i prodotti in passato classificati come “dietetici”. Nel caso dei prodotti con il glutine, l’unico aspetto compositivo rilevante – come quello informativo – è quello relativo al glutine. Sottoporre gli alimenti senza glutine ad una serie di norme specifiche sulla composizione, in termini di energia, apporto di nutrienti, di sostanze che possono essere aggiunte, sembra insensato. Infatti, anche senza glutine è possibile raggiungere l’obiettivo di una dieta variata ed equilibrata e sufficiente dal punto di vista nutrizionale. Inoltre, come spiega il legislatore nel considerando 41 del reg. UE 609/2013, è il regolamento “orizzontale” sull’etichettatura (reg. UE 1169/2011) che «stabilisce norme sulle informazioni da fornire per tutti i prodotti alimentari […] sulla presenza di ingredienti, quali gli ingredienti contenenti glutine, con effetti allergenici» al fine di «consentire ai consumatori, in particolare a quelli che soffrono di allergie o intolleranze alimentari, come le persone intolleranti al glutine, di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza». In sostanza, il legislatore ha ritenuto che dal 2016 è tra gli alimenti ordinari, con le relative norme di etichettatura dedicate agli allergeni, che si debbano collocare gli alimenti “senza glutine”. Finisce quindi l’epoca degli alimenti “senza glutine” come prodotti dietetici e quindi ben distinti, dal punto di vista normativo, dagli alimenti ordinari. Gli alimenti “senza glutine” saranno alimenti ordinari con una caratteristica speciale: l’assenza o il ridotto contenuto di glutine.

Senza glutine: continuità, con qualche novità

Tra le novità c’è la possibilità di vantare l’adeguatezza di celiaci, sia su alimenti senza glutine che, sorprendentemente e senza una valida giustificazione, su alimenti a contenuto di glutine molto basso. Le diciture sull’assenza o sul basso contenuto di glutine non sono più legate alla denominazione dell’alimento. I “vecchi” dietetici – ottenuti sostituendo i cereali con glutine con altri ingredienti – potranno continuare a differenziarsi dagli alimenti ottenuti con ingredienti naturalmente privi di glutine, vantando di essere “specificamente formulati per celiaci”; anche gli ingredienti deglutinizzati potranno essere premiati allo stesso modo. Evidentemente scompare la definizione “prodotto dietetico”. Si potranno aggiungere le informazioni “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci” su tutti gli alimenti rispondenti ai requisiti del regolamento. Queste dizioni richiedono che l’alimento non abbia più di 20 mg/kg di glutine o, nel caso di ingredienti derivanti da cereali contenente glutine, 100 mg/kg di glutine. Dovrà qui prestare attenzione il consumatore alla differenza tra “senza” (20 mg/kg) e “con contenuto di glutine molto basso” (fino a 100 mg/kg) su un alimento “adatto ai celiaci” perché non tutti i celiaci possono tollerare gli alimenti con un contenuto di glutine molto basso. La dicitura sull’assenza o sul basso contenuto di glutine non dovrà più essere indicata accanto alla denominazione dell’alimento. Il consumatore celiaco potrebbe quindi trovarsi in difficoltà tra alimenti presentati ugualmente come adatti agli intolleranti al glutine e le imprese potranno volere enfatizzare la dicitura “senza” per evitare confusioni.

“Senza glutine” anche al ristorante

Il reg. CE 41/2009 si riferiva principalmente agli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare e quindi necessariamente confezionati. Il reg. UE 828/2014 si applica chiaramente anche agli alimenti non preimballati, visto che il reg. UE 1169/2011 comprende nel suo ambito anche la ristorazione (con norme particolari per quanto riguarda gli allergeni, art. 44). Del resto l’obiettivo del regolamento è «aiutare le persone intolleranti al glutine a individuare e a scegliere una dieta variata sia in casa che fuori». Nessun obbligo quindi di indicare l’assenza di glutine nel menù, ma obbligo di rispettare i requisiti del regolamento se si sceglie di vantare “senza glutine” sul menù.

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Fonte: Alimenti & Bevande