L’ 11/01/2017 scade l’obbligo di aggiornamento per lavoratori, dirigenti, preposti ed RSPP-datori di lavoro formati prima dell’11/01/2012.

Il quesito più frequente che ci viene posto è: chi non partecipa ai corsi entro questa data perde i crediti formativi pregressi oppure perde solo temporaneamente l’abilitazione fino a primo aggiornamento?

Formazione

RISPOSTA

Qualora i lavoratori, preposti, dirigenti, risultino privi di aggiornamento entro i termini previsti, costoro non perdono nessuna abilitazione, ma il datore di lavoro rischia una sanzione penale.

Il DDL-RSPP formato prima dell’11/01/2012 che non concluda l’aggiornamento entro l’11/01/2017 perde la propria operatività, che riacquisterà al completamento dell’aggiornamento. Preciso che il DDL che abbia perso l’operatività come RSPP è soggetto a sanzione penale per mancata designazione del RSPP (art. 17 dell’81) se nel frattempo non ha provveduto a nominare un’altra persona, idonea, quale RSPP aziendale.

Preciso inoltre che la scadenza del 11/01/2017 vale solo per i DDL-RSPP che frequentarono il corso da 16 ore di cui al DM 16/01/1997, in quanto per gli esonerati ex art. 95 della 626 la scadenza era l’11/01/2014

 

Reintegra S.r.l. è a disposizione per fornire consulenza in merito e, attraverso il suo calendario corsi, proporre date per adeguare la formazione dei soggetti interessati. Contattateci al 0543 782957 o a formazione@reintegra.it.

 

PROSSIMI CORSI DI AGGIORNAMENTO IN PARTENZA

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