Già da qualche anno la Commissione Europea ha pubblicato un Regolamento sulle norme delle informazioni nutrizionali per i consumatori (“Food Information Regulation”), applicabile a tutti gli stati membri dell’Unione Europea (UE). Questo regolamento rende l’etichettatura nutrizionale obbligatoria per gli alimenti pre-confezionati. Che cosa stabiliscono le regole?

Etichettatura nutrizionale obbligatoria
Dopo 8 anni di negoziazione, un regolamento per l’etichettatura degli alimenti sostituisce la direttiva 90/496/CEE del 1990 e la direttiva 2000/13/CE. Il  regolamento rende l’etichettatura nutrizionale obbligatoria e istruisce i produttori alimentari a fornire informazioni sul valore energetico e su 6 nutrienti; grassi, saturati, carboidrati, zuccheri, proteine e sale – in quest’ordine, ed espressi per 100 g o per 100 ml di prodotto. Queste informazioni dovrebbero essere presentate in una tabella nutrizionale nello stesso campo visivo (più facilmente sul retro della confezione) e in aggiunta possono essere espresse su ogni porzione. Ulteriori nutrienti (cioè monoinsaturi, polinsaturi, polioli, amido, fibre, vitamine e minerali) possono essere inclusi volontariamente. E’ importante riconoscere che il regolamento obbliga l’etichettatura nutrizionale solo nello stesso campo visivo, di solito sul ‘retro della confezione’; l’etichettatura nel principale campo visivo (ad esempio il fronte della confezione) rimane un atto volontario.

Regole speciali si applicano se le informazioni sono ripetute sul fronte della confezione, che possono essere il contenuto di energia da solo o in combinazione con grassi, saturati, zuccheri e sale. In tali casi, il valore energetico deve essere presentato in quantità assolute per 100 g (ml) e in aggiunta può essere espresso per porzione. Il regolamento mantiene la richiesta di mostrare l’energia sia in kilojoule (kJ) che in kilocalorie (kcal) per 100 g (ml) (ci sono 4,2 kJ in ogni kcal). Quando queste informazioni vengono dichiarate per una porzione o unità (ad es. quantità per biscotto), deve essere indicata la dimensione di una porzione/unità, insieme al numero di porzioni o unità contenuti nella confezione.

Per la maggioranza delle etichette per le confezioni alimentari è necessaria una dimensione del carattere minima di 1,2 mm per tutte le informazioni alimentari obbligatorie. Confezioni più piccole (con la superficie più larga inferiore a 80  cm2) hanno una dimensione del carattere minima richiesta più piccola (0,9 mm). Inoltre, le informazioni volontarie (ad es. slogan o affermazioni) non devono essere presentate in maniera tale da influire sulla presentazione delle informazioni obbligatorie.

Etichettatura degli allergeni
Diversi alimenti sono stati indicati come responsabili della maggioranza delle reazioni allergiche agli alimenti. Se sono presenti negli alimenti, devono essere chiaramente indicati e sottolineati nella lista degli ingredienti. Le richieste sulla fornitura di informazioni che riguardano gli allergeni coprono anche gli alimenti non pre-confezionati, tra cui quelli venduti nei ristoranti e nei bar.

Richieste sulla lingua
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti dovranno apparire in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori. Inoltre, gli Stati Membri in cui un alimento è commercializzato possono decidere che le informazioni vengano date in una o più lingue tra quelle ufficiali dell’UE.

Richieste sulle vendite a distanza
Quando l’alimento è venduto tramite una ‘comunicazione a distanza’ (ad es. internet o cataloghi), le informazioni obbligatorie presenti sull’etichetta devono essere rese disponibili prima che la vendita sia conclusa. Queste informazioni devono essere visibili anche su qualsiasi materiale che supporta la vendita a distanza o fornito attraverso altri mezzi appropriati (ad es. pagina web o catalogo).

Entrata in vigore
Tutti i prodotti alimentari pre-confezionati venduti all’interno dell’UE devono mostrare le informazioni nutrizionali in accordo con le regole entro tre anni dalla loro formale adozione dove questa è già presente, cioè dal Dicembre 2014. Comunque, se non sono state fornite informazioni nutrizionali, l’obbligo di adempiere alle richieste legali non diventerà obbligatorio prima di cinque anni dopo l’adozione formale, cioè Dicembre 2016.

Esenzioni
Il regolamento esenta certe categorie alimentari dalle richieste di etichettatura nutrizionale obbligatoria. Le esenzioni comprendono alimenti non lavorati o prodotti per i quali le informazioni nutrizionali non sono considerate un fattore determinante per le scelte di acquisto dei consumatori, o per cui la confezione è troppo piccola per adeguarsi alle richieste di etichettatura obbligatorie.

Le bevande alcoliche sono provvisoriamente esenti dalle richieste di fornire una lista di ingredienti e di informazioni nutrizionali. Comunque, entro tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione Europea esaminerà questo tema e, se necessario, proporrà emendamenti.

Prospettive
La legislazione sull’etichettatura ha lo scopo di dare più potere ai consumatori nel prendere decisioni alimentari più informate. Comunque, la sfida rimane quella di generare e promuovere l’interesse per un mangiare sano tra i consumatori. Fornire informazioni consistenti attraverso prodotti alimentari permetterà di raggiungere una maggiore consapevolezza e di usare le informazioni nutrizionali.

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Fonte: http://www.eufic.org/