Se sull’etichetta una confezione di prodotti vegetali conditi, pronti al consumo, è riportata la dicitura “ideali per ricette all’italiana”, accompagnata da una bandierina, è necessario riportare l’origine geografica del prodotto?

Il richiamo in etichettatura alla “italianità”, se pure riferito alle ricette cui l’alimento si presta, potrebbe indurre in errore il consumatore circa l’effettiva origine del prodotto. Il rischio di confusione è palese ove a ciò si aggiunge un logo come la bandierina tricolore. Risulta perciò doveroso, già ai sensi delle regole attualmente in vigore (direttiva 2000/13/CE, recepita con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche, abrogata dal Reg. UE 1169/2011 a decorrere dal 14 dicembre 2014), precisare l’origine del prodotto intesa come il luogo ove esso ha subito l’ultima trasformazione. Il regolamento da ultimo citato introduce, inoltre, in tali casi, l’obbligo di precisare l’eventuale diversa provenienza dell’ingrediente primario rispetto all’origine del prodotto.

 

Riportare la dicitura “proveniente dal bacino mediorientale” su una confezione di spezie è sufficiente oppure occorre indicare più precisamente i Paesi di origine delle spezie?

Il concetto di “bacino mediorientale” è di per sé indefinito, perciò privo di significato per il consumatore. Oltre a essere privo di alcuna sorta di qualificazione giuridica (come, invece, ad esempio, le zona FAO atte a esprimere i mari di provenienza dei prodotti ittici della pesca).

Il riferimento geografico deve perciò venire legato, a seconda dei casi e sulla base degli atti di esecuzione che il legislatore europeo ha delegato alla Commissione:

  • A uno o più Paesi
  • All’alternativa dicitura “UE/non-UE (come già prevista nelle legislazioni di settore relative agli oli di oliva e al miele).

Per ulteriori chiarimenti inerenti le informazioni da inserire in etichetta contattare Reintegra S.r.l..

 

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Fonte: Alimenti & Bevande