Uno stabilimento CE di sezionamento carni produce fettine e cubetti (spezzatino) di bovino da inviare a supermercati. Alle carni lavorate, però, sono spesso collegati dati di rintracciabilità (nato, allevato, macellato) diversi e non è facile evitare promiscuità, creando problemi in fase di etichettatura. Quali sono le deroghe di legge in materia?

La risposta al quesito posto è contenuta nella circolare del Ministero delle Politiche agricole e forestali., «Ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal decreto 30 agosto 2000. Regolamento CE 1760/2000, Titolo II “Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine”». Tale circolare evidenzia che è necessario da parte dei laboratori di sezionamento carni adottare misure idonee ad impedire la commistione delle carni con costituzione di lotti non omogenei per diversità del Paese di nascita o di allevamento o di macellazione degli animali. La suddetta circolare cita che nel laboratorio di sezionamento o di macinatura delle carni, dove la lavorazione, oltre che per singolo animale, può avvenire per gruppo di animali (lotto), sempre però omogeneo per le informazioni obbligatorie e facoltative fornite, la rintracciabilità è comunque assicurata, ove sia impossibile indicare il numero identificativo del singolo animale, dal numero identificativo del lotto, che consente di risalire agli animali che ne fanno parte. Il raggruppamento in lotto nel laboratorio di sezionamento deve avvenire nella fase antecedente la lavorazione. Nella costituzione di tali lotti è necessario che lo stesso stabilimento rispetti il principio dell’omogeneità sia per le informazioni obbligatorie che per quelle facoltative che compaiono in etichetta. Pertanto, il numero di identificazione del lotto deve essere abbinato in etichetta al numero identificativo del singolo animale. Quindi, il laboratorio di sezionamento carni, come sopra descritto, deve adottare misure idonee per evitare la commistione delle carni con costituzione di lotti non omogenei per diversità del Paese di nascita o di allevamento o di macellazione degli animali. In alternativa, quando ciò non sia possibile, come indicato nella sopracitata fattispecie del quesito, non sono previste deroghe e dovranno essere indicate per la rintracciabilità le informazioni relative ad ogni singolo animale per Paese di nascita o di allevamento o di macellazione degli animali.

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Fonte: Alimenti & Bevande