Con il Regolamento UE 1169/2011, all’art. 8.1, si sancisce la responsabilità del soggetto con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto alimentare. La responsabilità passa quindi all’OSA (Operatore del Settore Alimentare) che intende commercializzare. A tal proposito, si chiede se un’impresa alimentare esercente la vendita all’ingrosso di prodotti alimentari verso altre imprese (collettività, rivendite, laboratori di produzione ecc.) è direttamente interessata all’applicazione dell’art. 8.1 ovvero se il suo nome o ragione sociale ed indirizzo devono comparire sull’etichetta.

Il Regolamento UE 1169/2011, diversamente dal passato, specifica che il responsabile delle informazioni sul prodotto è colui con il cui nome o ragione sociale viene commercializzato il prodotto. Tale affermazione è radicalmente diversa, nel suo significato, rispetto a quella per cui è responsabile delle informazioni sul prodotto colui che lo commercializza. Con la disciplina di cui all’art. 8 del regolamento, l’Unione europea ha inteso creare un sistema coerente con quello previsto dal Reg. CE 178/02 e dal c.d. “Pacchetto Igiene” per quanto afferente la responsabilità sul prodotto. In tal senso, così come la responsabilità sul prodotto si incardina su colui che per ultimo ha toccato l’alimento, la responsabilità per le informazioni sul prodotto va a ricadere su colui il quale ha potere di manipolare in modo definitivo e determinante le indicazioni sullo stesso e che, pertanto, deve comparire con il proprio marchio/nome/ragione sociale e indirizzo. Come chiarito dalle note del Ministero dello Sviluppo economico e dalla Commissione europea, nel caso, ad esempio, di una produzione in conto terzi, la responsabilità delle informazioni sul prodotto ricadrà in capo al committente – che ha sempre potere di predisporre o modificare o pretendere che vengano modificate le informazioni sul prodotto – e giammai su colui che produce e/o predispone l’etichetta dietro richiesta e secondo le indicazioni del committente. Di conseguenza, per quanto specificamente oggetto del quesito, occorrerà innanzitutto chiedersi quale sia il ruolo dell’impresa che esercita la vendita all’ingrosso e successivamente si potrà evincere se sia necessario che compaia con il proprio nome e indirizzo sulle informazioni relative ai prodotti alimentari di che trattasi.

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Fonte: Alimenti & Bevande