Qual è la normativa a cui far riferimento per il ritiro dei prodotti prossimi alla scadenza?

 

Per i prodotti sottoposti a data di scadenza (“da consumare entro”), mentre l’art. 10 bis, comma 5, del d.lgs. 109/92 ne prevedeva il divieto di vendita decorsa la data indicata, il nuovo Reg. UE 1169/2011, all’art. 24, par. 1, prevede che: «Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’art. 14, paragrafi da 2 a 5, del reg. CE 178/2002», laddove l’art. 14.1 del medesimo articolo recita: «Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato». La conseguenza, pertanto, è la medesima e si sostanzia in un obbligo per l’operatore di non commercializzare il prodotto.

Diverso è invece il caso per i prodotti sottoposti a termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro il”), il cui ritiro dagli scaffali non è correlato – come invece la scadenza – a un rischio di deperimento microbiologico, bensì ad un decadimento del prodotto sotto il profilo qualitativo/organolettico/nutrizionale. Il ritiro di tali prodotti dagli scaffali è infatti oggetto di accordi commerciali tra produttori e distributori e non è, pertanto, governato da alcun divieto espresso di legge.

data di scadenza

Fonte: Alimenti & Bevande