Cosa accade ad un Operatore del Settore Alimentare che non frequenta i corsi per alimentaristi obbligatori della propria Regione?

Il decreto legislativo 197/2003, in caso di mancata formazione come di mancata ottemperanza di altri requisiti generali in materia di igiene, prevede (art.6, comma 5) quanto segue:

“Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante ai sensi regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria, che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui l’allegato II (2) al regolamento CE 852/2004 e altri requisiti specifici previsti dal regolamento CE 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro”.

Pertanto, chi non ha provveduto a formare il personale, sia addetti che responsabili (capitolo XII dell’allegato II del reg. CE 852/2004) sarà sottoposto a tale sanzione. Si potrà discutere se una formazione può essere conforme alla norma comunitaria e a quella nazionale senza rispondere alle prescrizioni regionali, ma il meccanismo sanzionatorio viene chiaramente stabilito dalla legge a livello nazionale.

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione di corsi per alimentaristi rivolgersi al numero: 0543-782957 o inviare una mail a info@reintegra.it

 

corsi per alimentaristi

Fonte: Alimenti e Bevande