Qual è la differenza, nell’ambito dei controlli ufficiali in un’impresa alimentare, tra “inadeguato” e “non conforme”, ai sensi del regolamento CE 882/2004?

L’articolo 2 del regolamento CE 882/2004 stabilisce che la “non conformità” (NC) è la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali.

L’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 cita che, nel caso in cui riscontri inadeguatezze (IN), nei requisiti o nelle procedure ai commi 4, 5 e 6, dell’articolo sopraccitato, l’autorità competente fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 6000 euro.

In buona sostanza, laddove, durante i controlli ufficiali, la situazione riscontrata configuri una violazione alle disposizioni – quindi una non conformità ai sensi del regolamento CE 852/2004 ovvero un’inadeguatezza ai sensi del decreto legislativo 193/2007 – deve essere comunque adattato il provvedimento sanzionatorio, ad eccezione dei casi sopramenzionati in cui si renda necessario l’adeguamento delle procedure e/o dei requisiti risultati non adeguati.

Contestualmente dovrà essere disposta l’adozione delle opportune azioni correttive, volte alla rimozione delle non conformità o inadeguatezze accertate.

L’inadeguatezza possiamo considerarla al pari di una non conformità di tipo “minore”.

La differenza tra le due fattispecie sta nell’applicazione del conseguente provvedimento, che può consistere in:

  • Sanzione immediata, nel caso la “non conformità” sia dovuta ad inadeguatezze, ma alla mancanza totale del requisito;
  • Prescrizione, nel caso la “non conformità” sia dovuta ad inadeguatezze con fissazione dei termini entro i quali adeguare i requisiti e/o le procedure non risultate adeguate (il requisito c’è, ma non è adeguato). La sanzione viene emanata solo per mancato adempimento delle prescrizioni entro i termini stabiliti dall’autorità competente;
  • Sospensione dell’attività fino a risoluzione della non conformità, intesa sia come inadeguatezza sia come mancanza del requisito.

Riportiamo, di seguito, un esempio pratico. Una procedura di pulizia non porta necessariamente all’osservazione di carenze igieniche al momento del controllo. Tali carenze, però, potrebbero manifestarsi ragionevolmente in un prossimo futuro, a seguito dell’impiego di sanificanti non completamente adeguati al contesto dell’impresa alimentare. Questa fattispecie possiamo considerarla, durante un controllo ufficiale, una non conformità che rientra tra le inadeguatezze (requisito presente, ma inadeguato) e, quindi, trattarla con una prescrizione.

Vale la pena sottolineare che comunque i due termini, di cui uno citato nel Reg. CE 882/2004 e l’altro nel D. Lgs. 193/2007, lasciano a volte parecchi dubbi sulla loro legittimità interpretativa.

 

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Fonte: Alimenti & Bevande