Le pescherie in possesso di abbattitore di temperatura, possono effettuare il trattamento di congelamento (bonifica) finalizzato alla vendita di pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo.
Nel banco vendita deve essere apposta la dicitura conforme al Reg. CE 853/2004 All. III Sez. VIII Cap. III.
Le attività che intendono produrre preparazioni gastronomiche contenenti pesce crudo o poco cotto (es. alici marinate) o vendere al banco pesce bonificato pronto al consumo crudo, devono:
- notificare tale attività agli organi competenti
- essere in possesso di un abbattitore di temperatura
- predisporre e adottare un’apposita procedura scritta finalizzata al controllo dei parassiti basata sui principi del sistema HACCP .
- identificare i CCP di processo all’interno del proprio manuale d’autocontrollo.
- effettuare la registrazione del CCP (ovvero del trattamento di bonifica)
Si ricorda che il riscontro di larve vive in un prodotto destinato ad essere consumato crudo o quasi crudo potrebbe comportare rischi elevati per la salute dei consumatori configurandosi ipotesi di reato ai sensi della legislazione vigente.