Conservazione degli alimenti errata – Cassazione, sentenza 47074 dell’11 novembre 2011 integra il reato di cui all’art.5 lett. b) legge 283/1962 (detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione): custodire nel frigorifero a pozzetto di una pizzeria varie specie ittiche private delle confezioni originali e a contatto gli uni con gli altri, con il ghiaccio e con altri prodotti confezionati.

La sentenza esprime un principio sulla natura del reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, in quanto nella motivazione si ribadisce che il reato è integrato dalla violazione delle regole igieniche di corretta conservazione degli alimenti. Non rileva che la detenzione irregolare non abbia determinato la non commestibilità dell’alimento, poiché il reato in parola è di pericolo presunto, che non ammette prova contraria. Si tratta di una tutela particolarmente avanzata della salute dei consumatori, che incrimina quelle situazioni di carenza igienica anche solo potenzialmente pericolose per la salute, senza necessità di dimostrare un attacco concreto. Anche sul piano della fattispecie concreta, la sentenza riconosce il reato nella detenzione di alimenti in condizioni di promiscuità e senza involucri protettivi, il che può causare contaminazioni crociate, potenzialmente portatrici di rischi per la salute. Quanto al luogo di conservazione, la Corte ha osservato che a integrare il reato è necessario e sufficiente che gli alimenti siano conservati in luoghi destinati alla vendita al pubblico (e tale era l’esercizio commerciale oggetto di ispezione da parte del NAS). Si deve precisare che i locali possono anche non essere quelli in cui si vende o si somministrano direttamente i prodotti, ma anche quelli attigui come ad esempio un magazzino, una cucina, ecc.

 

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Fonte: Alimenti & Bevande