Sulle vaschette di frattaglie bovine, confezionate e collocate nel banco a libero servizio di un supermercato, è necessario indicare la matricola del bovino o è sufficiente il lotto di lavorazione?

La disciplina comunitaria sull’etichettatura delle carni bovine ha sostanzialmente una duplice finalità: assicurare la massima trasparenza nella commercializzazione del prodotto fornendo al consumatore informazioni più precise e garantire un sistema di rintracciabilità.

Come previsto dall’art. 12 del Regolamento CE 1760/2000, i prodotti soggetti all’obbligo di etichettatura sono:

  • Tutta la carne bovina fresca, refrigerata o congelata, di cui ai codici doganali 0201 e 0202 della nomenclatura doganale.
  • I “pilastri del diaframma” (onglets) e il “diaframma” (hampes), freschi o congelati, di cui ai codici doganali 0206 1095 e 0206 2991.
  • La carne macinata.

Sono esclusi dagli obblighi di etichettatura le preparazioni a base di carne (intese come carni a cui sono stati aggiunti ingredienti diversi dal sale) e le frattaglie (non comprese nelle voci doganali sopra richiamate).

Pertanto, le frattaglie sono soggette ad etichettatura conforme al regolamento UE 1169/2011, che modifica il d.lgs. 109/1992, mentre per quanto riguarda la vendita al banco libero servizio, non esistono norme specifiche.

E’ quindi sufficiente la denominazione di vendita e, se del caso, l’elenco degli ingredienti e le modalità di conservazione.

frattaglie

Fonte: Alimenti & Bevande