La figura del direttore dei lavori ha compiti in materia di sicurezza ben individuati normativamente dagli articoli 142 e 145 del D. Lgs 81/08 in tema di:

  • Disarmo delle armature provvisorie
  • Liquidazione dell’importo relativo ai costi della sicurezza previsto in base allo stato di avanzamento dei lavori
  • Responsabilità dell’eventuale infortunio verificatosi, sia qualora gli venga affidato il compito di sovraintendere all’esecuzione dei lavori, sia quando risulti che si sia in concreto ingerito nell’organizzazione del lavoro.

Al di fuori di queste ipotesi, non sono applicabili a questa figura le responsabilità e le sanzioni previste per il coordinamento dell’esecuzione.

In materia di sicurezza egli non ha compiti normativamente previsti se non quelli sopra riportati; solo nel caso cui il direttore dei lavori venga a ingerirsi nell’organizzazione del lavoro, assumendo così conseguentemente una posizione di garanzia, che gli impone di intervenire qualora riscontri violazioni della normativa di prevenzione e comunque di garantire la corretta osservanza di detta normativa. Solo in questo caso egli può dunque essere chiamato a rispondere di eventuali infortuni.

compiti

 

Ambiente & Sicurezza sul Lavoro giugno 2014