CICLO PRODUTTIVO – Una macelleria, per arrostire i polli, colloca il girarrosto non all’interno del locale, come riportato nella piantina planimetrica depositata all’atto della registrazione dell’attività, ma all’aperto, arrecando notevoli fastidi alle famiglie residenti nello stesso stabile, a causa degli odori sprigionati. Il titolare è sanzionabile?

Qualsiasi modifica rilevante del ciclo produttivo va notificata all’ASL competente per territorio in cui ha sede l’attività. Il trasferimento da una fase dello stesso (nello specifico, la cottura dei polli) in un’area diversa da quella dichiarata all’atto della registrazione dovrebbe essere notificato e accompagnato da una relazione tecnica nella quale l’operatore del settore alimentare deve descrivere la gestione della nuova lavorazione e le procedure messe in atto per garantire il rispetto e il mantenimento dei requisiti igienici.

Nel caso specifico, tale modifica del ciclo produttivo richiede preventivamente l’ottenimento dei permessi relativi all’occupazione di suolo pubblico nonché la realizzazione di un idoneo sistema di captazione ed eliminazione dei vapori e degli odori di cottura.

In assenza di tali permessi e della realizzazione di tale sistema, la notifica relativa alla modifica del ciclo produttivo non può essere inoltrata; pertanto limitandoci alla sola normativa del settore alimentare, la cottura dei polli in girarrosto in area diversa da quella dichiarata all’atto della registrazione risulta essere una lavorazione non autorizzata né notificata, per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 €, ai sensi dell’Art. 6, comma 3, del D. Lgs. 193/2007.

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Fonte: Alimenti & Bevande