Il Reg. Ce 1760/2000 regolamenta l’etichettatura delle carni macinate: tutti gli operatori e le aziende sono tenuti a etichettare le carni bovine in tutte le fasi della commercializzazione.

Per “etichettatura” si intende:

l’apposizione di un’etichetta sul singolo pezzo di carne o sui pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita.

La carne macinata deve recare in etichetta le seguenti informazioni:

  • Numero / Codice di riferimento: può essere il numero di identificazione del singolo animale, o di un gruppo di animali.
  • Preparato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)
  • Origine: nel caso in cui il Paese o i Paesi di nascita e di allevamento siano diversi da da quello in cui è avvenuta la preparazione del macinato
  • Lo Stato membro o il Paese terzo in cui ha avuto la macellazione

L’etichetta inoltre, può riportare una o più indicazioni tra quelle obbligatorie previste dall’art. 13 del Reg. 17660/2000 e al data di preparazione delle carni. L’unica informazione che deve essere posta obbligatoriamente è “Preparato in………”
Da questo obbligo non sono esclusi i titolari dei punti vendita che preparano e pongono in vendita preincartati di carne bovina macinata.

Per carni macinate si intendono le carni ridotte in frammenti o macinate in un tritacarne a vite senza fine.

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