Un’azienda agricola che coltiva cereali destinati all’alimentazione umana può immagazzinare i cereali, all’interno di una propria struttura, in sacchi chiusi, prima di inviarli alla successiva lavorazione (decortica tura e confezionamento) effettuati da una ditta esterna? Il magazzino aziendale non è coperto da Scia. E’ necessario effettuarla oppure, rientrando nella definizione di produzione primaria (e attività connesse, di cui all’allegato 1 del Reg. CE 852/2004) è esentato?
Il Reg. CE 852/2004 stabilisce che la registrazione (oggi SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività) sia obbligatoria per tutti gli stabilimenti che operino in campo alimentare.
Gli obblighi di detto regolamento non si applicano ai produttori primari solamente nei seguenti casi:
- Produzione per uso domestico.
- Fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che riforniscono il consumatore finale.
Dal quesito posto, sembra che il successivo anello della catena commerciale (azienda che effettua decortica tura e confezionamento) non rientri nella definizione di dettagliante locale di cui sopra. Per questo motivo l’azienda agricola è obbligata a notificare la propria attività alle autorità competenti, avendo cura di aggiungere eventuali modifiche al ciclo produttivo, cioè, nel caso specifico, il magazzinaggio cereali.
Fonte: Alimenti & Bevande