OBBLIGO DI “REGISTRAZIONE”

Sono soggetti a registrazione:

a) ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004.
b) le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004:
– la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell’azienda agricola fino a un massimo di 3500 capi  di volatili da cortile e piccola selvaggina da penna allevata e di 500 capi di lagomorfi all’anno, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell’ambito del territorio della provincia in cui insiste l’azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni;
c) la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione posto nell’ambito della stessa provincia e province contermini, a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi di prodotto riferiti ad un valore inferiore al 40% del prodotto lavorato/anno;
d) i veicoli e contenitori per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati  ai sensi del Reg. (CE) 1774/02;
e) i centri di raccolta e concerie i cui prodotti sono destinati alla produzione di materie prime per la fabbricazione di gelatine e collagene ad uso alimentare. Se in tali stabilimenti sono effettuate anche attività per le quali è previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere garantita la separazione fisica di tali attività.

 

registrazione

 

OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO

Sono soggetti a riconoscimento:

a) gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004, salvo quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento;
b) gli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, di cui alla precedente lettera a), e tale attività costituisce attività prevalente in termini di volumi, riferiti ad un valore superiore al 40% del prodotto lavorato/anno;
c) le attività commerciali che vendono solo a dettaglianti, con consegna diretta della merce quali cash and carry limitatamente alle attività soggette a riconoscimento;
d) i laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale;
e) i centri imballaggio uova;
f) gli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale e proteine animali trasformate ai sensi del Regolamento (CE) 1774/02.

uova