AUTORIZZAZIONE SANITARIA – Costituisce una violazione amministrativa l’omettere di comunicare all’autorità competente la variazione della regione sociale o dei dati anagrafici del titolare di un’attività in possesso di Dichiarazione di Inizio Attività?

Il Reg. CE 852/2004 indica senza equivoci che “gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l’autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l’altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti” (art. 6, comma 2, paragrafo 2).

Le “Linee guida applicative del Reg. CE 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, adottate in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010, confermano che “il titolare dell’industria alimentare effettua presso l’ASL in cui ha sede l’attività o in cui è residente, la notifica dell’apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione/DIA”. E’ corretto quindi qualificare l’omissione di aggiornamento dell’autorità circa la titolarità dello stabilimento registrato come violazione dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 193/07:

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del Reg. CE n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all’Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all’Autorità competente per l’aggiornamento della registrazione.”

autorizzazione sanitaria

 

Fonte: Alimenti & Bevande